Il 21 luglio 2026 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato il provvedimento con cui Ismea, alla fine di settembre 2025, aveva disposto il Monitoraggio dei costi medi di produzione in agricoltura: raccolto frumento 2025. La sentenza accoglie il ricorso presentato da quasi quaranta società del settore molitorio insieme a Italmopa, associazione di categoria aderente a Confindustria.
La notizia, su scala mediatica, è passata quasi in sordina. Ma per la filiera cerealicola italiana — e in particolare per i cerealicoltori — l’effetto è potenzialmente dirompente. Perché dietro un annuncio procedurale si nasconde una questione di sostanza: chi ha diritto di conoscere, e far conoscere, quanto costa davvero produrre grano in Italia.
Cosa dice la sentenza
Il TAR Lazio non entra nel merito dei dati raccolti da Ismea. Non contesta i numeri, non sostiene che i costi siano stati calcolati male, non afferma che il monitoraggio sia sbagliato nei contenuti. La decisione si fonda su un profilo procedurale: l’attività di monitoraggio, secondo i giudici, non può essere considerata una semplice attività di studio o analisi economica priva di conseguenze giuridiche.
Perché no? Perché si inserisce, secondo il TAR, «entro una più ampia cornice regolatoria volta a correggere o prevenire distorsioni del sistema produttivo agricolo del tutto non secondarie». E cioè nella disciplina — europea e nazionale — di contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.
Essendo inquadrabile in questa cornice, il monitoraggio produce effetti che vanno oltre la mera informazione statistica: entra nei rapporti contrattuali tra operatori della filiera. E quindi — questa è la conseguenza giuridica tratta dal TAR — deve rispettare i principi che regolano l’azione amministrativa e, in particolare, le garanzie di partecipazione al procedimento previste dalla legge 241/1990: coinvolgimento delle aziende interessate e delle associazioni di categoria, contraddittorio, motivazione.
Il punto centrale della decisione è proprio il mancato coinvolgimento delle aziende molitorie e di Italmopa nel procedimento di determinazione dei costi medi di produzione. Una carenza che, secondo il TAR, rende fondate le contestazioni dei ricorrenti e determina l’annullamento del provvedimento.
Perché la sentenza interessa i cerealicoltori
A prima vista, la vicenda riguarda i molitori — e in effetti sono loro ad aver fatto ricorso. Ma a guardar bene, l’effetto della sentenza ricade in modo diretto sulla parte agricola della filiera, e cioè sui cerealicoltori.
Per capire perché, basta richiamare la funzione del monitoraggio Ismea. Conoscere i costi medi di produzione del frumento non è un esercizio accademico: è la condizione per poter confrontare il prezzo offerto dall’industria con il costo reale sostenuto dall’agricoltore per produrre. È la base per valutare se un prezzo è remunerativo o se comprime il reddito agricolo. È la condizione per attivare gli strumenti di tutela previsti dalla disciplina sulle pratiche commerciali sleali — che sanzionano, appunto, i comportamenti contrattuali contrari ai principi di buona fede e correttezza.
Senza dati trasparenti e certificati, il rapporto di forza nella filiera resta sbilanciato a favore della parte che detiene l’informazione — tipicamente l’industria. Il monitoraggio Ismea è, per la parte agricola, uno strumento di trasparenza e di tutela del reddito.
Annullarlo — anche per ragioni formali legittime — senza ripristinarlo in forme corrette rischia di lasciare un vuoto conoscitivo che penalizza proprio i cerealicoltori, in una fase in cui i prezzi alla produzione del grano duro sono particolarmente bassi e il bisogno di strumenti di difesa è massimo.
La cornice europea e nazionale delle pratiche sleali
La disciplina di riferimento è la Direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra imprese della filiera agricola e alimentare, recepita in Italia con il d.lgs. 8 giugno 2022, n. 102. La direttiva introduce un sistema di tutela finalizzato a contrastare comportamenti negoziali ritenuti contrari ai principi di buona fede e correttezza — pagamenti ritardati, modifiche unilaterali ai contratti, recesso ingiustificato, restituzione non concordata di prodotti non venduti, e altre pratiche che comprimono il reddito agricolo.
La direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più rigorose, purché compatibili con il mercato interno e rispettose dei principi di proporzionalità e libertà contrattuale. È all’interno di questo contesto che si colloca il monitoraggio dei costi medi di produzione del frumento: uno strumento conoscitivo che serve a orientare l’applicazione delle tutele.
Da qui il paradosso. Il TAR riconosce che il monitoraggio è funzionale alla cornice regolatoria di tutela — e quindi merita le garanzie partecipative. Ma lo annulla per carenza di quelle stesse garanzie, senza sostituirlo con un monitoraggio rifatto in modo conforme. Il risultato è che lo strumento — per quanto affetto da vizio formale — viene disattivato, e con esso la possibilità di disporre di dati ufficiali e confrontabili sui costi di produzione del frumento italiano. Così i lupi possono continuare a mangiarsi gli agnelli.
La posizione di Granosalus
Granosalus prende atto della sentenza del TAR Lazio e ne rispetta il rilievo procedurale. Le garanzie di partecipazione non sono un dettaglio formale: sono la condizione perché un atto amministrativo che produce effetti giuridici sia legittimo e condiviso. Su questo piano, il richiamo del TAR è da condividere.
Ma la partecipazione non può diventare un alibi per sottrarre alla filiera agricola uno strumento di trasparenza. La trasparenza sui costi di produzione è una condizione di equità nei rapporti di filiera — non un optional che si può rimuovere quando diventa scomodo.
Granosalus ha fatto già l’accesso agli atti e chiede quindi:
- che Ismea riattivi tempestivamente il monitoraggio dei costi di produzione del frumento, nel rispetto delle garanzie partecipative richiamate dal TAR, con il coinvolgimento di tutte le componenti della filiera — cerealicoltori, molini, associazioni di categoria, enti di ricerca;
- che la riattivazione del monitoraggio non diventi un pretesto per rinviare sine die la pubblicazione dei dati;
- che il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare assicuri il proseguimento dell’attività di monitoraggio, garantendo il contraddittorio e la trasparenza metodologica;
- che siano ricomprese nel monitoraggio anche le variabili ambientali e qualitative del grano italiano — primo passo per costruire uno strumento integrato di valorizzazione del prodotto nazionale, anche sul piano dei marcatori analitici (DON, glifosato, cadmio) su cui Granosalus da anni richiama l’attenzione.
Granosalus si riserva di valutare ogni iniziativa utile — in sede amministrativa e, ove necessario, giudiziaria — perché il monitoraggio dei costi di produzione continui a esistere come strumento di tutela del reddito agricolo e di lealtà della filiera.
I margini di un’appello
La sentenza del TAR Lazio non è definitiva. Il provvedimento può essere appellato al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla notificazione. I soggetti legittimati a farlo sono, in primo luogo, Ismea e il Ministero; le organizzazioni di categoria dei cerealicoltori possono valutare l’ingresso in giudizio come appellanti o come appellati adesivi, a seconda dell’iniziativa di Ismea.
I profili di merito su cui un’appello potrebbe costruirsi sono almeno tre:
- la natura del monitoraggio — atto a effetto giuridico, come sostiene il TAR, o atto a funzione conoscitiva, come sostiene chi ricorre? La giurisprudenza amministrativa ha già avuto occasione di distinguere fra le due categorie, e un’appello potrebbe insistere sulla qualificazione del monitoraggio come attività conoscitiva;
- l’ambito di applicazione delle garanzie partecipative — anche ammesso che la L. 241/1990 si applichi, l’eventuale carenza formale incide sul merito economico del monitoraggio o soltanto su singoli profili? L’annullamento totale è proporzionato all’eventuale vizio formale?
- la rilevanza del monitoraggio come strumento di tutela della filiera agricola — proprio la cornice del contrasto alle pratiche sleali richiede strumenti conoscitivi robusti; annullarli senza ripristinarli configura un vuoto conoscitivo che pregiudica l’intera disciplina di tutela.
Granosalus ritiene che la via più rapida per riavere lo strumento operativo sia la riattivazione del monitoraggio da parte di Ismea, in forme partecipate e conformi alla sentenza. L’appello resta comunque una via aperta, da valutare.
La posta in gioco
Dietro una sentenza apparentemente tecnica si nasconde una questione di sostanza: la trasparenza sui costi di produzione è il prerequisito perché i rapporti contrattuali nella filiera del grano siano equi. Senza dati ufficiali, il prezzo offerto all’agricoltore si forma in un regime di asimmetria informativa, dove la parte più debole — il cerealicoltore — è anche quella che ha meno strumenti per far valere i propri costi.
Il monitoraggio Ismea dei costi del frumento è uno di quegli strumenti. Annullarlo, anche per ragioni legittime, senza ripristinarlo in forme corrette, significa lasciare la filiera agricola senza una delle poche forme di tutela strutturale oggi disponibili.
Granosalus continuerà a vigilare. Continuerà a chiedere trasparenza, partecipazione e strumenti di verifica sostanziali — dai costi di produzione ai marcatori analitici sull’origine del grano. La battaglia per un grano italiano tutelato davvero — non solo sulla carta — passa anche da qui.

