Glifosate al Porto di Bari: Sindaci, Asl e Assessorati hanno le loro colpe

Dopo il sopralluogo di alcuni parlamentari al porto di Bari, dove si sta scaricando  un milione di quintali di grano, emerge in tutta chiarezza che le navi contenenti glifosato le possono fermare soprattutto i sindaci, le Asl e gli assessori della sanità delle Regioni. Permangono dubbi sul coordinamento delle norme.

Durante  l’ispezione agli uffici presenti nel porto (Usmaf, Dogane e Capitaneria), la delegazione parlamentare  presente,  ha raccolto importanti informazioni sulle modalità che l’attuale normativa prevede in termini di controlli, quando una nave extra-comunitaria o comunitaria giunge  nei porti pugliesi. Ai fini del glifosate nell’ area portuale vige il Reg Ue n 293 del 2013, al di fuori dell’ area portuale ha valenza il Reg Ue n 1313 del 2016.

Nel caso specifico del glifosato  oggi, sono previsti da parte delle autorità portuali, controlli interni al porto, abbastanza incoraggianti rispetto ad un anno fa, quando questo pesticida non veniva neppure considerato.

Dopo il sequestro della nave CBM Partner e le numerose segnalazioni alle autorità, dal Ministero della Salute è arrivato l’ordine di “monitorare” il glifosate.

E’ ormai noto a tutti, sia la nocività del potente erbicida anche a bassissime dosi, sia il clamore e le conseguenze che negli Stati Uniti ha scatenato  con oltre 8 mila cause contro la Monsanto, dopo la storica sentenza della California a favore di un giardiniere che si è ammalato di tumore.

E’ ineccepibile il monitoraggio che  da circa un anno viene effettuato dagli uffici della sanità marittima che dimostra la presenza del  glifosate, anche se, sotto i limiti fissati dal Regolamento Ue n 293 del 2013.

Sorprende però, che questo controllo, con il relativo risultato delle analisi, venga fatto dopo che, le navi sono state scaricate e, le stive (poste sotto vincolo sanitario) sono state trasferite nei silos degli importatori.

Logica vorrebbe un processo diverso:  prima il controllo della nave, da cima a fondo e poi lo scarico, così come avviene nelle procedure di autocontrollo  delle aziende dei mangimi dove,  grazie alle potenti sonde, si analizzano velocemente i campioni in laboratorio.

Ma questo è un altro aspetto di cui il legislatore dovrà occuparsi.

I veri problemi cominciano quando la merce (il grano duro) esce fuori dal porto e sarebbero altre le autorità di vigilanza sanitaria ad avere competenze specifiche.

Il conflitto tra regolamenti europei

Il 22 agosto 2017 è entrato in vigore in Italia il decreto del Ministero della Salute che, in attuazione del regolamento Ue n 1313 del primo agosto 2016, ha disposto:

“la revoca delle autorizzazioni all’ immissione in commercio e modifica delle condizioni d’ impiego di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato, sospettato di essere cancerogeno, mentre in precedenza era possibile utilizzare il glifosato nelle coltivazioni in pre-raccolta “al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura”.

Il divieto introdotto dal Decreto del Ministero, con questo nuovo pronunciamento, pare superare i pregressi limiti di contaminazione da glifosato di cui al Regolamento UE 293/2013 e alle relative tabelle e, comunque, contrasta tale ultima norma.

Sussistono seri dubbi sul coordinamento tra le norme del 2013 e del 2016, che appaiono per molti versi contrastanti fino al punto che la seconda, in senso temporale, pare elidere, se non proprio abrogare, la prima.

In sostanza il grano contenente glifosato non può circolare sul territorio europeo e nazionale, anche dopo essere stato sdoganato. Lo sdoganamento conferisce lo status di grano comunitario.

I dirigenti Usmaf al riguardo evidenziano che “il dibattito in questione, riguardante la sicurezza alimentare della popolazione, riveste un interesse pubblico particolare attinente al coordinamento dei vari livelli preposti all’ attività di controllo sulla presenza di contaminanti negli alimenti dopo che il grano sia uscito dal porto…”. Insomma, fuori dal porto, sono gli altri organismi preposti ai controlli sanitari che dovrebbero intervenire e rispettare il principio di precauzione.

Il ruolo dei Sindaci, Asl e assessorati alla Salute

Dal 1978 grazie alla legge n 833 esiste il Servizio Sanitario Nazionale. La sanità di prevenzione viene svolta dalle Asl e la massima autorità sanitaria sul territorio è il sindaco.

In materia di Prevenzione Sanitaria, un sindaco ha più poteri di un ministro della Sanità e, gli Assessori regionali,  sono quelli che nominano i direttori generali di ASL e ARPA, di fatto,  gli attori della prevenzione sanitaria sul territorio.

Proprio i sindaci e le regioni devono vigilare sulle merci  uscite da un porto. Spetta quindi, ai sindaci pugliesi dei comuni di Bari, Corato, Altamura, Spinazzola, Rutigliano, Foggia, Manfredonia, Molfetta, Barletta, controllarne ogni camion per verificare se il grano presenta o meno tracce di glifosato.

Così sarebbe rispettato anche il regolamento del 2016 dell’ Unione Europea che prudenzialmente, ha recepito il principio di precauzione e ha dichiarato che il grano con il glifosato non può circolare sul territorio comunitario.

Noi già  da tempo stiamo portando avanti la nostra battaglia a tutela della salute e, rinnoviamo alla luce di quanto emerso, la  COLLABORAZIONE del  Sindaco De Caro di Bari a cui  già da un anno  è stato richiesto di effettuare i controlli sui camion.

Sarebbe utile che riferisse alla città gli esiti della sua attività di controllo anche perché sulla nave francese presente a Bari i controlli sono stati solo di natura documentale, senza alcun campionamento a fini di analisi tossicologiche.

Intervista TgNorba

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